Pubblicità integratori: in arrivo regolamenti e novità
Di prisma In News Il 8 aprile 2018
Grandi novità a proposito della pubblicità sugli integratori alimentari, infatti in rapida successione sono state resi pubblici il nuovo Codice deontologico dell’ Aiipa (Associazione italiana industrie prodotti alimentari) che sarà operativo a da luglio 2018 a le Linee guida della Federsalus, quindi grande attenzione sul tema della comunicazione commerciale in un settore che riguarda la salute ma meno regolamentato rispetto al farmaceutico e tutto l’universo dei dispositivi medici.
Entrambi i documenti sottolineano l’importanza che , in questo settore, riveste la pubblicità che deve essere “onesta, veritiera e corretta”.
Ribadite le regole ed i limiti circa i contenuti della pubblicità sugli integratori
- La pubblicità deve essere sempre riconoscibile come tale
- Non comunicare proprietà non appartenenti ai prodotti specialmente su proprietà curative
- Obbligatorietà circa il contenuto delle sostanze che caratterizzano il prodotto
- Indicazione della dose giornaliera raccomandata
- Indicazione che gli integratori non sono sostituti di una dieta variata (Nel caso di sostanze con effetto nutritivo)
Citazioni e pareri
A proposito delle citazioni mediche e dei pareri che che possono essere riportati è importante notare le differenze tra i due documenti, infatti
- Le linee Guida della Federsalus arrivano a stabilire che è vietato “fare riferimento al parere di un singolo medico o altro operatore sanitario o associazioni diverse dalle associazioni nazionali nei settori della medicina, nutrizione, dietetica ed associazioni di volontariato”,
- Il Codice deontologico dell’ Aiipa prescrive invece solo: “un utilizzo appropriato di terminologia, citazioni e menzioni di prove tecniche e scientifiche” nonché di “testimonianze autentiche, responsabili e controllabili”.
Nel continuare l’analisi dei due documenti è importante notare come le regole siano coerenti ed armonizzate con la normativa di settore (DDL n.169/2004 e regolamento (CE) n. 1924/06).
Stabilite norme per regolare la pubblicità comparativa:
- Non sfruttare
- nome
- marchio
- notorietà
- immagine aziendale
- Non denigrare
- attività
- imprese
- prodotti altrui
La pubblicità comparativa andrebbe utilizzata per illustrare, sotto l’aspetto tecnico o economico, caratteristiche e vantaggi dei beni e servizi oggetto della comunicazione, ponendo a confronto obiettivamente caratteristiche essenziali, pertinenti e verificabili tecnicamente. Inoltre la comparazione deve essere leale e non ingannevole, non ingenerare confusione, discredito o denigrazione e non trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà altrui.
Comunicazione agli operatori sanitari (Scritta e verbale)
Le aziende devono poter dimostrare la veridicità di quanto comunicato (sia in forma cartacea che elettronica) agli operatori sanitari:
- Riferirsi agli aspetti scientifici del prodotto, al suo effetto nutritivo o fisiologico.
- Essere predisposti sulla base di evidenze e dati scientifici documentati e documentabili, citandoli.
- Contenere riferimenti a eventuali studi pubblicati, citandoli, per sostenere ogni affermazione circa eventuali effetti nutrizionali o fisiologici.
WEB
Diverse le prescrizioni riferite alla pubblicità degli integratori su internet a cominciare dall’opportunità che i siti delle aziende abbiano un’area riservata agli operatori del settore, inoltre sul sito deve essere chiaramente identificabile lo sponsor e le fonti scientifiche delle informazioni riportate.
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