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Di prisma In Blog, News Il 27 gennaio 2016
Finalmente arriva anche in Italia il regolamento per il rilascio del logo comunitario a tutela del consumatore per il riconoscimento delle Farmacie e degli Esercizi commerciali autorizzati al commercio dei farmaci.
È stata pubblicata sulla G.U. n°19 del 25 gennaio il Decreto 6 luglio 2015 che riporta la ” Predisposizione del logo identificativo nazionale per la vendita online dei medicinali” e indica le modalità da seguire per poter richiedere il rilascio del logo.
Innanzitutto è necessario collegarsi alla pagina del sito del Ministero della Salute alla pagina: http://www.salute.gov.it/FarmaEcomm/, seguire la procedura guidata, avendo avuto l’accortezza di reperire in precedenza diverse informazioni per finalizzare la richiesta:
- Il numero unico di autorizzazione rilasciato dallo stesso Ministero all’epoca della autorizzazione (Codice Nsis);
- Il nome a dominio sul quale verrà effettuata l’attività di vendita online;
- La data presunta di inizio attività di vendita on line dei prodotti oggetto del decreto.
Alla fine del percorso guidato, il sistema produrrà un file da stampare, firmare ed inviare con posta elettronica certificata all’indirizzo dgfdm@postacert.sanita.it unitamente a:
- Copia del documento di identità;
- Copia del documento autorizzativo all’apertura rilasciato dalla Regione competente per territorio o dalla Provincia Autonoma (Nel caso delle Farmacie) o dalle altre autorità competenti (Nel caso delle Prafarmacie e/o altre attività commerciali);
Il Ministero, tramite l’ufficio competente, effettuerà il riscontro dei documenti ricevuti ed effettuerà la registrazione della richiesta nell’apposito elenco. In seguito lo stesso ufficio invierà al richiedente un’unica copia digitale del logo ed il relativo link al quale il logo stesso dovrà indirizzare il consumatore.
Sarà cura del responsabile della Farmacia e/o Esercizio commerciale connettere il logo al link ricevuto che dovrà puntare al portale del Ministero.
Tale logo dovrà essere chiaramente visibile su tutte le pagine del sito in cui sarà effettuata la vendita online dei medicinali.
Il soggetto che riceverà il logo è consapevole che non potrà:
- affittare, dare in locazione, cedere o trasferire a qualsiasi titolo qualsivoglia tipo di diritto relativo al logo comune ed al logo identificativo nazionale a terze parti;
- modificare l’aspetto del logo comune o del logo identificativo nazionale, nonché creare, sviluppare e/o utilizzare derivazioni o variazioni basate su qualsiasi loro parte, eccetto che aumentare o diminuire proporzionalmente le dimensioni del logo identificativo nazionale;
- sviluppare o acquisire qualsiasi diritto di marchio registrato associato con il logo istituzionale della Commissione Europea, l’emblema Europeo, il logo identificativo nazionale e ogni derivazione dello stesso, tra cui qualsiasi registrazione nazionale, comunitaria o internazionale dei marchi registrati, immagine commerciale, nomi commerciali, marchi di servizio, simboli, slogan, emblemi, loghi, disegni che incorporano, integralmente o parzialmente, il logo identificativo nazionale di cui all’articolo 1 del decreto;
- unire il logo identificativo nazionale o qualsiasi parte di esso con qualsiasi altro oggetto che possa trarre in inganno terzi circa il significato e la forma del logo medesimo;
- utilizzare il logo identificativo nazionale per attività che non rientrano nelle finalità stabilite dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
I soggetti autorizzati che hanno ricevuto il logo sono personalmente responsabili di ogni violazione dei limiti e delle sanzioni amministrative e penali derivanti da ogni attività effettuata in contrasto con le disposizioni dettate all’112-quater del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, qualsiasi modifica intervenuta delle condizioni di cui all’autorizzazione, pena la decadenza della stessa.
Come si vede il ministero ha cercato di tutelare i consumatori nella maniera più sicura possibile e, allo stesso tempo, ha tutelato le Farmacie e gli altri Esercizi commerciali bypassando i problemi di registrazione grazie alla realizzazione di un sistema centralizzato per la raccolta delle richieste ed il rilascio delle autorizzazioni che, se delegato alle autorità competenti per territorio, avrebbe creato delle disparità temporali nel rilascio del logo comunitario.
Che dire: Meglio tardi che mai.
P. Marzano
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